in caso di azzeramento e ricostituzione del
capitale, l’esclusione del diritto di opzione è illegittima
Cass.
13.01.1987, n. 133 Dir. fall.,
1987, II, pag. 344
Giur. it., 1987, I, 1, pag. 1764
Giust.
civ., 1987, I, pag. 849
Vita not., 1987, I, pag. 285
Qualora
l'assemblea di una società per azioni, verificatasi l'integrale perdita del
capitale, ne stabilisca:
1.
l'azzeramento, con annullamento delle azioni in circolazione ed
estinzione delle riserve, e la contestuale ricostituzione, escludendo
2.
altresì, per le azioni di nuova emissione, il diritto d'opzione dei
soci, la relativa decisione non può ritenersi inscindibile e così interamente
nulla per illiceità dell'oggetto, sotto il profilo che essa si tradurrebbe in
una soppressione od espropriazione dello "status" dei soci, atteso
che la deliberazione attinente all'annullamento ed al ripristino del capitale
sociale, integrando un atto necessitato per evitare lo scioglimento della
società e tutelare gli interessi dei terzi (artt. 2327, 2447 e 2448. c.c.).
Siffatta
delibera di ricapitalizzazione deve, quindi, essere autonomamente considerata e
riconosciuta valida in presenza delle prescritte maggioranze, mentre la
contestuale ma distinta deliberazione negativa o limitativa del diritto
d'opzione in mancanza dei requisiti fissati dall'art. 2441, c. 5, c.c., ivi
inclusa la ricorrenza di un interesse della società che la giustifichi, nonché
l'approvazione con la maggioranza fissata dalla norma medesima o dall'atto
costitutivo va ritenuta giuridicamente inesistente.